Reverse charge, chiarimenti dall'Agenzia delle entrate
Pubblicata la circolare n. 14/E del 27 marzo 2014 che chiarisce alcuni punti in merito all’estensione del meccanismo dell’inversione contabile.
Il reverse charge (o inversione contabile) è un particolare meccanismo di applicazione dell'Iva, introdotto dalla Legge di stabilità 2015 con una modifica al comma 6, art. 17 del DPR 633/72 (per maggiori informazioni, vedi i Riferimenti in basso).
Come già specificato nell'evento Videoforum 2015 del gennaio scorso, la Circolare n. 14/E ribadisce che l'inversione contabile per il settore energetico si applica a:
• trasferimenti di certificati che incentivano l'efficenza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile (Certificati Verdi, Certificati Bianchi e Garanzia d'origine),
• trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra,
• unità di riduzione delle emissioni (Eru) e le riduzioni certificate delle emissioni (Cer),
• cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto intermediario.
Sono escluse le cessioni di gas ed energia elettrica nei confronti di un consumatore finale e quelle di Gpl.
Attenzione: per il settore energetico l'adozione dell'inversione contabile non è definitiva: si applica fino al 31 dicembre 2018.
La Circolare offre chiarimenti anche su:
• estensione del meccanismo a altri settori: demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici; cessioni di pellets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo;
• rapporto tra split payment e reverse charge;
• applicazione del reverse charge da parte delle società consorziate;
• reverse charge e regime dell'Iva per cassa.
Per maggiori informazioni, invitiamo i nostri lettori a consultare la Circolare nei Riferimenti qui in basso.
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